Aree Percorse dal Fuoco

Rilievi con drone delle aree percorse dal fuoco e sovrapposizione del rilievo con mappe catastali per individuare le particelle interessate

Il modulo APDF (Aree Percorse Dal Fuoco) consente di generare un documento riepilogativo per il Catasto Incendi. La sovrapposizione spaziale dell'area percorsa dall'incendio, ottenuta mediante rilievi in loco, con quella delle particelle fornita dal SISTER, rende possibile elaborare una stima quantitativa che riporti la superficie incendiata della particella interessata.

La legge n. 353/2000 (incendi boschivi) definisce sanzioni, divieti e prescrizioni sulle zone boschive e pascoli che siano stati percorsi dal fuoco.
In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da un incendio:

  • Vincolo quindicennale
    " Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto."
  • Vincolo decennale
    "È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione."
  • Vincolo di cinque anni
    "Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."
La procedura prevista dalla Legge prevede che una volta identificate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all’Albo Pretorio, come riportato nell'articolo 10.
I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’ articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

#1 - Caricamento dello Shapefile
Nel sistema viene caricato lo shapefile contenente la perimetrazione dell'area percorsa dal fuoco prodotta dai rilievi effettuati dalle autorità competenti.

#2 - Informazioni incendio
Al dato geografico (si definisce il Sistema di Riferimento di origine) sono associate le informazioni sull'incendio come data e luogo

#3 - Visualizzazione su Mappa
Lo shapefile viene mostrato su mappa

#4 - Stampa del report
Il report viene generato in formato PDF

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